Da sapere
Lo psicologo è un professionista laureato in Psicologia e abilitato all’esercizio della professione in seguito al superamento dell’Esame di Stato, che può sostenere solo dopo aver svolto un adeguato tirocinio pratico di un anno.
Per esercitare la professione lo psicologo deve essere iscritto regolarmente all’Albo degli Psicologi, nella sezione della regione di appartenenza.
È importante verificare che lo psicologo a cui ti rivolgi sia un professionista che, avendo completato il percorso previsto dalla legge, risulti regolarmente iscritto all’Ordine Nazionale degli Psicologi.
Lo psicologo, così come definito dalla legge n.56 del 18 febbraio 1989, può svolgere attività di prevenzione e promozione della salute, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno psicologico. Inoltre può svolgere attività di ricerca e di didattica.
Lo psicoterapeuta è uno psicologo o un medico che abbia conseguito una specifica Specializzazione in Psicoterapia di quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o riconosciute dal MIUR secondo la normativa vigente.
Per essere abilitato all’esercizio della psicoterapia lo psicologo deve quindi essere in possesso di una specifica Specializzazione in Psicoterapia.
Lo psichiatra è un professionista laureato in Medicina e Chirurgia, quindi un medico che ha poi conseguito la specializzazione in Psichiatria.
A differenza dello psicologo, lo psichiatra può prescrivere un trattamento farmacologico quando necessario.
Uno psicologo psicoterapeuta può svolgere le attività della professione di psicologo e la psicoterapia.
Uno psichiatra psicoterapeuta può svolgere le attività della professione di medico, quindi anche prescrivere farmaci, e la psicoterapia.
La risposta è SI, ma solo se i pagamenti avvengono attraverso modalità tracciabili.
Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono state equiparate dal Ministero della Salute alle prestazioni sanitarie rese da un medico, pertanto per i soggetti che le ricevono è prevista la loro detraibilità.
La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2020, affinché le prestazioni sanitarie offerte dagli psicologi e dagli psicoterapeuti possano essere fiscalmente detraibili da parte dei pazienti, i pagamenti devono avvenire attraverso modalità tracciabili.
I canali tracciabili sono: POS (bancomat, carte di credito, carte prepagate), bonifici bancari o postali, assegni e PayPal.
Assolutamente NO. Uno psicologo – psicoterapeuta non può in nessun caso prescrivere farmaci, in quanto “agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica” (legge 56/89 art 3.2).